Articolo 132 del codice del consumo

Art. 132. Termini1.Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2.Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3.Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4.L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2005

Sentenze27


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-08-03, n. 202210943
    Provvedimento:
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    • assistenza post-vendita·
    • comunicazione della garanzia·
    • diritti dei consumatori·
    • divieto di pratiche commerciali aggressive·
    • garanzia convenzionale·
    • garanzia legale di conformità·
    • inadeguatezza dei rimedi offerti·
    • politica di restituzione dei prodotti·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • rientri multipli dei prodotti·
    • riparazione dei prodotti difettosi·
    • sanzione amministrativa·
    • sanzioni per inottemperanza·
    • sostituzione dei prodotti difettosi·
    • trasparenza delle informazioni·
    • violazione del Codice del Consumo

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-23, n. 201903347
    Provvedimento:
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    • art. 128 d.lgs. 206/2005·
    • art. 133 d.lgs. 206/2005·
    • art. 20 d.lgs. 206/2005·
    • art. 21 d.lgs. 206/2005·
    • art. 22 d.lgs. 206/2005·
    • art. 23 d.lgs. 206/2005·
    • art. 24 d.lgs. 206/2005·
    • art. 25 d.lgs. 206/2005·
    • art. 27 d.lgs. 206/2005·
    • diritto dei consumatori·
    • eccesso di potere·
    • garanzia convenzionale·
    • garanzia legale di conformità·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione del principio di trasparenza informativa

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-17, n. 201505250
    Provvedimento:
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    • AGCM·
    • AppleCare Protection Plan·
    • Buona fede·
    • Codice del Consumo·
    • Direttiva UE 1999/44/CE·
    • Equità·
    • Garanzia legale di conformità·
    • Informazione al consumatore·
    • Onere della prova·
    • Onere informativo professionista·
    • Pratiche commerciali scorrette·
    • Principio di effettività della tutela del consumatore·
    • Sentenza TAR Lazio·
    • Sovrapposizione garanzia legale e convenzionale·
    • Trasparenza

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-17, n. 201505253
    Provvedimento:
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    • AGCM·
    • Aggressività·
    • AppleCare Protection Plan·
    • Buona fede·
    • Codice del Consumo·
    • Decettività·
    • Direttiva UE 1999/44/CE·
    • Garanzia legale di conformità·
    • Informazione al consumatore·
    • Inibizione·
    • Onere della prova·
    • Pratiche commerciali scorrette·
    • Sanzione amministrativa·
    • Sovrapposizione garanzie·
    • Trasparenza
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