Articolo 61 del codice del consumo

Art. 61.((Consegna))((1.Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e' obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu' tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2.L'obbligazione di consegna e' adempiuta mediante il trasferimento della disponibilita' materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
3.Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4.Il consumatore non e' gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
a)il professionista si e' espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b)se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c)se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata e' essenziale.
5.Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore e' legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6.Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista e' tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.
7.E' fatta salva la possibilita' per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.))((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 11 marzo 2014

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202308210
    Provvedimento:
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    • annullamento degli ordini online·
    • art. 20 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206·
    • assistenza post-vendita·
    • bilanciamento tra tutela dei consumatori e delle imprese·
    • blocco del plafond·
    • diritti dei consumatori·
    • disponibilità dei prodotti·
    • eccesso di potere·
    • emergenza sanitaria COVID-19·
    • garanzia legale di conformità·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • recesso dai contratti·
    • rimborsi·
    • sanzioni amministrative·
    • tempi di consegna·
    • valutazione degli impegni·
    • violazione del Codice del Consumo·
    • violazione del diritto al contraddittorio

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2020-03-16, n. 202003262
    Provvedimento:
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    • art. 21 Codice del Consumo·
    • art. 23 Codice del Consumo·
    • art. 61 Codice del Consumo·
    • diligenza del professionista·
    • motivi di impugnazione delle sanzioni·
    • organizzazioni aziendale·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • pubblicità ingannevole·
    • ricorso amministrativo·
    • ritardi nella consegna·
    • sanzioni AGCM·
    • tempi di consegna ragionevoli·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione art. 23 lett. f) Codice del Consumo
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