Articolo 55 del codice del consumo

Art. 55.((Effetti del recesso))((1.L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a)di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
b)di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.))((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 11 marzo 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi