Articolo 67 duodecies del codice del consumo
Art. 67-duodecies. Diritto di recesso1.Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2.Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.((27))3.Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a)dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso;
b)dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
4.L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5.Il diritto di recesso non si applica:
a)ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b)alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c)ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d)alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6.Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7.Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8.Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
-------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 169) che "In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo e' di quattordici giorni".
2.Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.((27))3.Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a)dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso;
b)dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
4.L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5.Il diritto di recesso non si applica:
a)ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b)alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c)ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d)alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6.Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7.Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8.Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
-------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 169) che "In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo e' di quattordici giorni".
Sentenze • 4
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500238Provvedimento:Leggi di più...- Aggressività·
- Codice del Consumo·
- Consumatore medio·
- Determinazione sanzione·
- Diligenza professionale·
- Disparità di trattamento·
- Imputazione soggettiva·
- Informazioni incomplete·
- Ingannevolezza·
- Opt-out·
- Pratiche commerciali scorrette·
- Recesso·
- Rifiuto impegni·
- Rimborso·
- Sanzione amministrativa
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-02-17, n. 201401887Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- collar swap·
- compensazione delle spese di giudizio·
- conflitto di interessi·
- contratti derivati·
- eccesso di potere·
- finanza derivata·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- interest rate swap·
- principi di economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza·
- responsabilità degli enti pubblici·
- violazione art. 21 nonies Legge 241/1990·
- violazione art. 21 septies Legge 241/1990·
- violazione art. 21 sexies Legge 241/1990
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-07-15, n. 201106356Provvedimento:Leggi di più...- aggressività delle pratiche commerciali·
- art. 11 l. n. 689/81·
- art. 19, comma 3, d.lgs. 206/2005·
- art. 20-25 d.lgs. 206/2005·
- art. 3, par. 4, direttiva 2005/29/CE·
- carte di credito co-branded·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
- diritto di recesso·
- disciplina del credito al consumo·
- ingannevolezza delle informazioni·
- linea di credito revolving·
- normativa sulla concorrenza e il mercato·
- pratiche commerciali scorrette·
- principi generali in materia di riparto di competenza tra autorità indipendenti·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- trasparenza delle condizioni contrattuali