Articolo 26 bis del codice della nautica da diporto

Art. 26-bis.((Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare))((1.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2.Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3.La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4.I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.))
Entrata in vigore il 29 gennaio 2018

Sentenze2


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-12-16, n. 202403513
    Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2024 N. 03513/2024 REG.PROV.COLL. N. 00916/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 916 del 2024, proposto da NY MI LE, SA DI, MA IN, ON AC, KT EL e RI UR Stere, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio come da Registri PEC di Giustizia contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182; …
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    • annullamento ordinanza·
    • art. 10-bis l. 241/1990·
    • art. 26-bis d.lgs. 171/2005·
    • art. 27 d.lgs. 171/2005·
    • assorbimento motivi di ricorso·
    • competenza regolamentare·
    • immersioni subacquee·
    • intesa enti locali·
    • ordinanza Capitaneria di Porto·
    • seawatching·
    • sicurezza navigazione·
    • snorkeling·
    • spese legali

  • 2. TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2024-07-24, n. 202400405
    Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2024 N. 00916/2024 REG.RIC. N. 00405/2024 REG.PROV.CAU. N. 00916/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 916 del 2024, proposto da NN IL NO, RI IC, RI NO, IO AC, TO EL, NA LI Stere, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto 21; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, …
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