Articolo 103 del codice antimafia
Art. 103.((Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo))((1.Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2.Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'.
3.I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4.Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5.Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6.Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.))
2.Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'.
3.I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4.Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5.Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6.Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.))