Articolo 83 del codice antimafia

Art. 83. Ambito di applicazione della documentazione antimafia1.Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».
3.La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a)per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b)per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c)per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d)per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e)per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis.La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro.(22) (25) (30)((36))---------------AGGIORNAMENTO (22)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018". ---------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019". ---------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020". ---------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2020
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