Articolo 26 del codice antimafia

Art. 26. Intestazione fittizia1.Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
2.Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a)i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b)i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Entrata in vigore il 28 settembre 2011
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