Articolo 73 del codice antimafia
Art. 73. Violazioni al codice della strada1.Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
4. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-25, n. 202300165Provvedimento:Leggi di più...- art. 120 c.d.s.·
- art. 67 d.lgs. n. 159/2011·
- compensazione delle spese·
- diniego di nulla osta per rilascio patente·
- eccesso di potere·
- giurisdizione T.A.R.·
- improcedibilità del ricorso·
- misure di prevenzione·
- principio del tempus regit actum·
- revoca patente