Articolo 45 del codice antimafia

Art. 45. Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato1.A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2.Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.
Entrata in vigore il 28 settembre 2011

Sentenze146

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi