Articolo 88 del codice antimafia

Art. 88. Termini per il rilascio della comunicazione antimafia1.Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2.Quando dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3.Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla ((banca dati nazionale unica)).
3-bis.Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della ((banca dati nazionale unica)) e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.
((4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.))((4-bis.Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter.La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
4-quater.Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies.La comunicazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.))
Entrata in vigore il 27 ottobre 2014

Sentenze167


  • 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202301003
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • ANAC·
    • art. 213 d.lgs. 50/2016·
    • art. 85 d.lgs. 159/2011·
    • condizionamento mafioso·
    • contraddittorio procedimentale·
    • garanzia partecipativa·
    • giurisprudenza antimafia·
    • infiltrazione mafiosa·
    • informativa interdittiva antimafia·
    • prescrizione del reato·
    • principio di buona amministrazione

  • 2. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-11-02, n. 202300995
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • Accertamento rischio infiltrazione mafiosa·
    • Art. 67, 84, 91 d.lgs. 159/2011·
    • Comunicazione antimafia·
    • Eccesso di potere·
    • Fittizietà trasferimento quote societarie·
    • Informazione antimafia interdittiva·
    • Misure di prevenzione·
    • Sorveglianza speciale·
    • Spese di lite·
    • Violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-07, n. 202309672
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso alla tutela giurisdizionale·
    • art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 67 d.lgs. 159/2011·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • controllo giudiziario·
    • diritto di difesa·
    • eccesso di potere·
    • errata applicazione del controllo giudiziario·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • illegittimità costituzionale·
    • incapacità giuridica parziale·
    • interdittiva antimafia·
    • misure di prevenzione patrimoniale·
    • partecipazione a gare pubbliche·
    • principio di ragionevolezza·
    • sospensione degli effetti dell'interdittiva·
    • sospensione temporanea degli effetti

  • 4. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202301460
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 416 bis c.p.·
    • art. 88, comma 4, D.lgs. 159 del 2011·
    • contemperamento dei diritti fondamentali·
    • garanzia partecipativa nei provvedimenti antimafia·
    • giurisprudenza antimafia·
    • interdittiva antimafia·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di proporzionalità delle restrizioni ai diritti·
    • rinvio a giudizio per associazione mafiosa·
    • sospensione degli effetti del provvedimento·
    • termini del procedimento amministrativo·
    • valutazione del rischio di condizionamento mafioso·
    • violazione del contraddittorio procedimentale

  • 5. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-11-07, n. 202403675
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • carenza di interesse·
    • eccesso di potere amministrativo·
    • improcedibilità·
    • interdittiva antimafia·
    • ordinanza cautelare·
    • pericolo di infiltrazione mafiosa·
    • riesame provvedimento·
    • spese compensate·
    • violazione di legge·
    • white list
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi