Articolo 166 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)1.Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2.L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3.Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.(17) (27) ((30))4.Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita'.(27)((30))4-bis.Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.(27)
5.L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165, comma6.Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.(27)
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo' trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera.(27)
-------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4-quater, comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".
- (con l'art. 4, comma 10) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".
- (con l'art. 4, comma 10-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data".
- (con l'art. 4, comma 11) che "In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge". -------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 10) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge";
- (con l'art. 4, comma 10-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data".
Entrata in vigore il 16 dicembre 2011

Sentenze209


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-06, n. 202401708
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    • art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001·
    • art. 22-bis D.P.R. 327/2001·
    • art. 7 della legge 241/1990·
    • dichiarazione di pubblica utilità·
    • difetto di giurisdizione·
    • eccesso di potere·
    • espropriazione per pubblica utilità·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • indennità di esproprio·
    • legge obiettivo·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • norme sulla partecipazione procedimentale·
    • occupazione d'urgenza e temporanea·
    • principio del giusto procedimento·
    • procedura espropriativa·
    • progetto di infrastruttura strategica·
    • risarcimento del danno·
    • violazione delle garanzie partecipative

  • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-10, n. 202300113
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • convenzioni di occupazione temporanea·
    • decreto di esproprio·
    • decreto di stima·
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    • interesse privato·
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    • tutela dell'affidamento·
    • variante urbanistica·
    • vincolo preordinato all'esproprio·
    • violazione dell'obbligo di motivazione

  • 3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-03-04, n. 202400824
    Provvedimento:
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    • art. 11 d.P.R. n. 327/2001·
    • art. 12-bis d.l. n. 68/2022·
    • art. 166 d.lgs. n. 163/2006·
    • art. 16 d.P.R. n. 327/2001·
    • art. 1 d.l. n. 133/2014·
    • art. 5 d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • compatibilità con VIA·
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    • giudizio amministrativo·
    • legittimazione passiva·
    • modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo·
    • partecipazione al procedimento amministrativo·
    • PNRR·
    • principio di legalità·
    • procedimento amministrativo·
    • pubblica utilità·
    • pubblicità degli atti amministrativi·
    • spesa processuale·
    • tutela della proprietà privata·
    • vincolo preordinato all'esproprio

  • 4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202402321
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    • art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • dichiarazione di pubblica utilità·
    • difetto di legittimazione passiva·
    • diritto di accesso agli atti amministrativi·
    • espropriazione per pubblica utilità·
    • garanzia partecipativa nel procedimento espropriativo·
    • inammissibilità del ricorso per carenza di interesse·
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    • modifica progettuale dell'opera pubblica·
    • occupazione temporanea·
    • principi generali di trasparenza e correttezza·
    • principio di interesse legittimo·
    • procedura espropriativa per infrastrutture strategiche·
    • trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione·
    • violazione art. 166, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006·
    • violazione art. 7, 9 e 10 l. 241/90

  • 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-12-16, n. 202403667
    Provvedimento:
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    • art. 166 D. Lgs. 163/2006·
    • art. 22-bis D.P.R. 327/2001·
    • cessazione materia del contendere·
    • dichiarazione di pubblica utilità·
    • diritto sovranazionale·
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    • legge obiettivo·
    • legittimazione passiva·
    • ne bis in idem·
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    • principi costituzionali·
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