Articolo 123 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)1.Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a ((un milione e cinquecentomila)) di euro, le stazioni appaltanti hanno facolta', senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. ((27))2.I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3.Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
4.I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5.Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6.E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di piu' di un raggruppamento temporaneo o piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7.Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8.Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9.Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10.L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e' stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11.Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12.Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13.Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
14.L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15.Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e' verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o piu' diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16.Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

---------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012".
Entrata in vigore il 13 maggio 2011
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