Articolo 26 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 26. Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)1.Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di ((requisiti di qualificazione)) dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2.L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2007
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