Articolo 74 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 74. Forma e contenuto delle offerte1.Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2.Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3.((Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo)) di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 2 ottobre 2008
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