Articolo 94 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 94.Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti1.Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.