Articolo 94 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 94.Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti1.Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi