Articolo 69 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 69.Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)1.Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2.Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3.La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4.In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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