Articolo 122 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 122.Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)1.Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2.L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4.I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale.
((5.I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.))((51))((5-bis.Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.))((51))6.Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a)nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b)nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c)nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d)nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e)in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f)nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g)nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7.I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1. (27)
7-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. (27)
8.Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9.Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (17)

---------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte". ---------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte". -------------AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 26, comma 1-bis) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 1-ter) che "Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 24 giugno 2014

Sentenze406


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-28, n. 202211448
    Provvedimento:
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    • art. 395 c.p.c.·
    • attività amministrativa·
    • autorizzazione allo scarico delle acque·
    • convenzione urbanistica·
    • danno da lesione del legittimo affidamento·
    • errore di fatto·
    • improcedibilità del ricorso·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • mancato esame delle domande risarcitorie·
    • querela di falso·
    • revocazione sentenza·
    • risarcimento danni·
    • sospensione del processo·
    • vizi revocatori

  • 2. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-09-28, n. 202201098
    Provvedimento:
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    • accordi amministrativi·
    • affidamento dei lavori pubblici·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 11 della legge n. 241/1990·
    • art. 133 c.p.a.·
    • art. 1460 c.c.·
    • art. 64 c.p.a.·
    • collaudo delle opere pubbliche·
    • contabilità delle opere pubbliche·
    • convenzione tra pubblico e privato·
    • convenzione urbanistica·
    • diritti soggettivi·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione esclusiva·
    • inadempimento contrattuale·
    • interessi legittimi·
    • onere della prova·
    • oneri di urbanizzazione·
    • opere di urbanizzazione·
    • procedura di gara·
    • ribasso virtuale·
    • tutela del terzo settore

  • 3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-08-16, n. 202200795
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • arricchimento senza causa·
    • compensazione delle opere di urbanizzazione·
    • contributo sul costo di costruzione·
    • convenzione urbanistica·
    • equilibrio economico della convenzione urbanistica·
    • interpretazione delle clausole contrattuali·
    • legittimità della compensazione del contributo sul costo di costruzione·
    • oneri di urbanizzazione·
    • violazione dell'affidamento

  • 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-20, n. 202204007
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 122 c.p.a.·
    • art. 133 c.p.a.·
    • concessione di beni demaniali·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimo affidamento·
    • principio di buona fede·
    • responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione·
    • risarcimento danni·
    • sospensione dell'esecutività delle sentenze

  • 5. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-03-04, n. 202200372
    Provvedimento:
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    • annullamento atto amministrativo·
    • autotutela amministrativa·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • concessione contributi·
    • eccesso di potere·
    • violazione art. 122 D.lgs. 163/2006·
    • violazione art. 3 L. 241/90·
    • violazione art. 70 D.lgs. 163/2006·
    • violazione art. 97 Cost.·
    • violazione Decisione Commissione UE C(2013) 9527
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