Articolo 175 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 175.(Promotore e finanza di progetto).
1.Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2.Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3.Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE.
4.Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilita'.
5.Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:
a)le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara;
b)il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c)il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
5-bis.Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.((Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174)).(45) ((55))6.In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7.Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8.L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta stessa.
9.Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
10.Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte.
11.Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12.Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13.E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
14.I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e' corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
(30)
-------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 41, comma 5-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data". --------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 n. 164 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1.Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2.Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3.Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE.
4.Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilita'.
5.Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:
a)le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara;
b)il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c)il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
5-bis.Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.((Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174)).(45) ((55))6.In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7.Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8.L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta stessa.
9.Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
10.Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte.
11.Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12.Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13.E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
14.I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e' corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
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Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 41, comma 5-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data". --------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 n. 164 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto".