Articolo 73 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione1.Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2.Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3.Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' della domanda di partecipazione.
4.La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle ((domande)) non puo' essere imposta a pena di esclusione.
5.Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
2.Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3.Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' della domanda di partecipazione.
4.La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle ((domande)) non puo' essere imposta a pena di esclusione.
5.Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.