Articolo 82 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)1.Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come segue.
2.Il bando di gara stabilisce:
a)se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b)se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo, e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3.Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4.Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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