Articolo 341 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 341.Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2.Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a)le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b)la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c)le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d)le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3.Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi ((dell'articolo 63, comma 2-bis)), si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
Entrata in vigore il 1 luglio 2022
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