Articolo 67 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 67. Procedura di ristrutturazione dei debiti1.Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma.
2.La domanda e' corredata dell'elenco:
a)di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b)della consistenza e della composizione del patrimonio;
c)degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d)delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e)degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3.La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5.E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6.Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Entrata in vigore il 24 agosto 2021
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