Articolo 16 del codice del terzo settore
Art. 16. Lavoro negli enti del Terzo settore1.I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. ((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici)). Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto ((di tali parametri)) nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.