Articolo 16 del codice del terzo settore

Art. 16. Lavoro negli enti del Terzo settore1.I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, si veda nelle note all'art. 8.
Entrata in vigore il 2 agosto 2017
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