Articolo 25 del codice del terzo settore
Art. 25. Competenze inderogabili dell'assemblea1.L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
a)nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b)nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c)approva il bilancio;
d)delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
e)delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f)delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g)approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h)delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2.Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
3.Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore.
a)nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b)nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c)approva il bilancio;
d)delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
e)delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f)delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g)approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h)delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2.Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
3.Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore.
Sentenze • 3
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-24, n. 202215676Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle disposizioni precedenti·
- carenza di interesse·
- competenza amministrativa·
- difetto di istruttoria·
- improcedibilità del ricorso·
- iscrizione delle associazioni di promozione sociale (APS)·
- mutamento del quadro normativo·
- procedimento di iscrizione nel RUNTS·
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)·
- violazione dei principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti degli associati