Articolo 8 del codice del terzo settore
Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro1.Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.
2.Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3.Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a)la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b)la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 ((...));
c)l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;
e)la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3.Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a)la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b)la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 ((...));
c)l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;
e)la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-11, n. 202406211Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 42 d.lgs. n. 50/2016·
- art. 83 d.lgs. n. 50/2016·
- attività di interesse generale·
- avvalimento·
- conflitto di interesse·
- enti del Terzo Settore·
- iscrizione alla Camera di Commercio·
- requisiti di idoneità·
- sperequazione delle spese
2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-12-04, n. 202306670Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti di gara·
- anomalia delle offerte·
- appalti pubblici·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 42 D. Lgs. 50/2016·
- art. 5 D. Lgs. 117/2017·
- art. 80 c.p.a.·
- art. 88 c.p.a.·
- art. 95 D. Lgs. 50/2016·
- art. 97 D. Lgs. 50/2016·
- conflitto di interessi·
- congruità delle offerte·
- contratti di avvalimento·
- giurisdizione esclusiva·
- penali contrattuali·
- principio di favor partecipationis·
- regolarità tributaria·
- requisiti di partecipazione·
- requisiti economici e finanziari·
- self cleaning·
- uso del personale volontario·
- valutazione delle offerte
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-22, n. 202400669Provvedimento:Leggi di più...- art. 71 del d.lgs. n. 117 del 2017·
- attività commerciale·
- attività non di tipo produttivo·
- Consiglio di Stato·
- deroga alle destinazioni d'uso·
- destinazione urbanistica dei locali·
- diritti urbanistici·
- enti del Terzo settore·
- inibitoria amministrativa·
- SCIA·
- spese di lite·
- TAR