Articolo 152 del codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 152.(Autorita' giudiziaria ordinaria)((1.Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.))1-bis.Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(26)
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
9.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
10.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
11.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
12.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
13.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
14.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
---------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 4 settembre 2018

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