Articolo 10 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 10.

((Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche))((1. Nei casi in cui il gestore di un sistema di informazioni creditizie, direttamente o per il tramite di societa' collegate o controllate, effettua in ogni forma di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere ai dati provenienti da tali fonti, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita', nonche' le disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, del Codice, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:
a) i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, se registrati, devono figurare in banche di dati personali separate dal sistema di informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema;
b) nel caso di accesso del partecipante a dati personali contenuti sia in un sistema di informazioni creditizie, sia in una delle banche di dati di cui alla lettera a), il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilita' dei dati provenienti dal sistema di informazioni creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche dati, anche attraverso l'inserimento di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilita' di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto dell'accesso;
c) quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla lettera a) e, su sua richiesta, specifica la fonte pubblica da cui provengono i dati medesimi))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2004

Sentenze36

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