Articolo 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 8.
((Modalita' di trattamento))((1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1.
2. L'investigatore privato non puo' intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attivita' possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalita' di cui al presente codice.
3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e puo' avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita' sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.
5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformita' a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalita' da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.
6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2008

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