Articolo 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Provvedimento del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238)
((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e), del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l'art. 118 del Codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;
Visto il regolamento n. 2/2006 recante le procedure per la sottoscrizione dei codici deontologici e di buona condotta, adottato dal Garante il 20 luglio 2006 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2006);
Considerato che il Collegio del Garante in data 19 febbraio 2015, all'esito della complessa attivita' di stesura dell'articolato, ha analizzato lo schema preliminare del codice di deontologia e di buona condotta predisposto dai partecipanti al tavolo di lavoro, ritenendolo conforme alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice e ha disposto l'avvio della consultazione pubblica su tale testo, pubblicato sul sito internet del Garante;
Rilevato che la consultazione pubblica si e' svolta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 27 aprile u.s.;
Visto il verbale dell'incontro tenutosi il 9 giugno 2015 presso gli uffici del Garante nel corso del quale i soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica, hanno definito lo schema finale del codice di deontologia e di buona condotta rimettendolo al Garante per il prosieguo dell'iter di adozione;
Visto il provvedimento n. 434 del 23 luglio 2015 con il quale il Garante, nell'esaminare lo schema finale del Codice, lo ha ritenuto conforme alle norme di legge e di regolamento, invitando i soggetti rappresentativi e quelli interessati a sottoscriverlo;
Visto il verbale redatto il 3 settembre 2015 dal quale risulta che in tale data il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (riportato in allegato alla presente deliberazione) e' stato sottoscritto, in qualita' di soggetti rappresentativi, da ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito), FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza) ed ABI (Associazione bancaria italiana), nonche', in qualita' di soggetti interessati che hanno manifestato la loro adesione ai principi del Codice, da CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attivita' Professionali e del Lavoro Autonomo) CONFESERCENTI (Confederazione degli Esercenti attivita' Commerciali e Turistiche), CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), ASSOUTENTI (Associazione nazionale a difesa dei consumatori nei confronti di burocrazia, commercio, assicurazioni, banche e telecomunicazioni), ADICONSUM (Associazione italiana difesa consumatori e ambiente);
Rilevato che le sottoscrizioni e le adesioni fino ad oggi manifestate rappresentano un adeguato spettro delle realta' che trattano professionalmente informazioni commerciali, che le utilizzano nello svolgimento della propria attivita' economica e professionale nonche' della platea degli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dei c.d. "informatori commerciali";
Considerato che, in conformita' all'art. 8, comma 3, del citato reg. 2/2006, il Garante esaminera' le eventuali richieste di altri soggetti rappresentativi o interessati volte ad apporre le sottoscrizioni o le adesioni in epoca successiva all'adozione del codice di deontologia e buona condotta;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Tutto cio' premesso il Garante:
preso atto della conclusione dell'iter procedurale di redazione e sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 2/2006, ne dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.
Roma, 17 settembre 2015
Il presidente: Soro
Il relatore: Iannini
Il segretario generale: Busia
Allegato
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale
PREAMBOLO
I sotto indicati soggetti privati sottoscrivono il presente Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), sulla base delle seguenti premesse:
1) i soggetti operanti nel settore relativo alle attivita' di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale;
2) nel presente Codice deontologico sono individuate le adeguate garanzie e modalita' di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalita' di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonche' l'adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall'altro lato, la qualita', la pertinenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati;
3) le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche (rientranti nel concetto di interessato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), del Codice) ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonche' al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai soggetti che prestano a terzi servizi, per finalita' di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalita' che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' di tali dati; e' escluso dall'ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato, che rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal Garante, al fine di disciplinare compiutamente questo particolare tipo di trattamento;
4) non rientra nell'ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC). Per il trattamento di tali dati, resta fermo, pertanto, quanto previsto dal relativo Codice deontologico (v. Allegato 5 al Codice);
5) sono destinatari del presente Codice deontologico tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito indicato come "T.U.L.P.S.") e relativi Regolamenti di attuazione))
Art. 1.
((Definizioni))((1. Ai fini del presente Codice deontologico, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Ai medesimi fini, si intende per:
a) "informazione commerciale": il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto;
b) "attivita' di informazione commerciale": l'attivita' consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, anche mediante stime e giudizi, e la comunicazione di informazioni commerciali;
c) "finalita' di informazione commerciale": la finalita' di fornire informazioni ai committenti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle persone fisiche, nonche' sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' delle predette, in relazione ad esigenze connesse all'instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, di natura economica e finanziaria e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti;
d) "servizio di informazione commerciale": il servizio concernente l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi;
e) "committente": il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale;
f) "fornitore": il soggetto privato che fornisce al committente il servizio di informazione commerciale;
g) "soggetto censito": il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente;
h) "rapporto informativo": il documento cartaceo od elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, puo' essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito;
i) "elaborazione di informazioni valutative": attivita' volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' del soggetto censito, risultante da un processo statistico o, comunque, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite))
((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e), del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l'art. 118 del Codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;
Visto il regolamento n. 2/2006 recante le procedure per la sottoscrizione dei codici deontologici e di buona condotta, adottato dal Garante il 20 luglio 2006 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2006);
Considerato che il Collegio del Garante in data 19 febbraio 2015, all'esito della complessa attivita' di stesura dell'articolato, ha analizzato lo schema preliminare del codice di deontologia e di buona condotta predisposto dai partecipanti al tavolo di lavoro, ritenendolo conforme alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice e ha disposto l'avvio della consultazione pubblica su tale testo, pubblicato sul sito internet del Garante;
Rilevato che la consultazione pubblica si e' svolta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 27 aprile u.s.;
Visto il verbale dell'incontro tenutosi il 9 giugno 2015 presso gli uffici del Garante nel corso del quale i soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica, hanno definito lo schema finale del codice di deontologia e di buona condotta rimettendolo al Garante per il prosieguo dell'iter di adozione;
Visto il provvedimento n. 434 del 23 luglio 2015 con il quale il Garante, nell'esaminare lo schema finale del Codice, lo ha ritenuto conforme alle norme di legge e di regolamento, invitando i soggetti rappresentativi e quelli interessati a sottoscriverlo;
Visto il verbale redatto il 3 settembre 2015 dal quale risulta che in tale data il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (riportato in allegato alla presente deliberazione) e' stato sottoscritto, in qualita' di soggetti rappresentativi, da ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito), FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza) ed ABI (Associazione bancaria italiana), nonche', in qualita' di soggetti interessati che hanno manifestato la loro adesione ai principi del Codice, da CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attivita' Professionali e del Lavoro Autonomo) CONFESERCENTI (Confederazione degli Esercenti attivita' Commerciali e Turistiche), CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), ASSOUTENTI (Associazione nazionale a difesa dei consumatori nei confronti di burocrazia, commercio, assicurazioni, banche e telecomunicazioni), ADICONSUM (Associazione italiana difesa consumatori e ambiente);
Rilevato che le sottoscrizioni e le adesioni fino ad oggi manifestate rappresentano un adeguato spettro delle realta' che trattano professionalmente informazioni commerciali, che le utilizzano nello svolgimento della propria attivita' economica e professionale nonche' della platea degli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dei c.d. "informatori commerciali";
Considerato che, in conformita' all'art. 8, comma 3, del citato reg. 2/2006, il Garante esaminera' le eventuali richieste di altri soggetti rappresentativi o interessati volte ad apporre le sottoscrizioni o le adesioni in epoca successiva all'adozione del codice di deontologia e buona condotta;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Tutto cio' premesso il Garante:
preso atto della conclusione dell'iter procedurale di redazione e sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 2/2006, ne dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.
Roma, 17 settembre 2015
Il presidente: Soro
Il relatore: Iannini
Il segretario generale: Busia
Allegato
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale
PREAMBOLO
I sotto indicati soggetti privati sottoscrivono il presente Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), sulla base delle seguenti premesse:
1) i soggetti operanti nel settore relativo alle attivita' di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale;
2) nel presente Codice deontologico sono individuate le adeguate garanzie e modalita' di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalita' di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonche' l'adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall'altro lato, la qualita', la pertinenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati;
3) le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche (rientranti nel concetto di interessato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), del Codice) ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonche' al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai soggetti che prestano a terzi servizi, per finalita' di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalita' che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' di tali dati; e' escluso dall'ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato, che rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal Garante, al fine di disciplinare compiutamente questo particolare tipo di trattamento;
4) non rientra nell'ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC). Per il trattamento di tali dati, resta fermo, pertanto, quanto previsto dal relativo Codice deontologico (v. Allegato 5 al Codice);
5) sono destinatari del presente Codice deontologico tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito indicato come "T.U.L.P.S.") e relativi Regolamenti di attuazione))
Art. 1.
((Definizioni))((1. Ai fini del presente Codice deontologico, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Ai medesimi fini, si intende per:
a) "informazione commerciale": il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto;
b) "attivita' di informazione commerciale": l'attivita' consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, anche mediante stime e giudizi, e la comunicazione di informazioni commerciali;
c) "finalita' di informazione commerciale": la finalita' di fornire informazioni ai committenti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle persone fisiche, nonche' sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' delle predette, in relazione ad esigenze connesse all'instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, di natura economica e finanziaria e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti;
d) "servizio di informazione commerciale": il servizio concernente l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi;
e) "committente": il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale;
f) "fornitore": il soggetto privato che fornisce al committente il servizio di informazione commerciale;
g) "soggetto censito": il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente;
h) "rapporto informativo": il documento cartaceo od elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, puo' essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito;
i) "elaborazione di informazioni valutative": attivita' volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' del soggetto censito, risultante da un processo statistico o, comunque, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite))
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