Articolo 497 del Codice di procedura civile

Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi ((quarantacinque))giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. ((148)) ------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 27 giugno 2015

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