Articolo 497 del Codice di procedura civile
Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi ((quarantacinque))giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. ((148)) ------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi ((quarantacinque))giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. ((148)) ------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-04-24, n. 202401396Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 del d.l. n. 669 del 1996·
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4. TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2014-02-05, n. 201400385Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992·
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