Articolo 425 del Codice di procedura civile

Art. 425.
(( (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). ))((Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.))
Entrata in vigore il 13 settembre 1973
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