Articolo 605 del Codice di procedura civile

Art. 605.
(Precetto per consegna o rilascio).

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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