Articolo 605 del Codice di procedura civile
Art. 605.
(Precetto per consegna o rilascio).
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
(Precetto per consegna o rilascio).
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
2. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-01-11, n. 202400528Provvedimento:Leggi di più...- art. 605 c.p.c.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 669 quater c.p.c.·
- art. 700 c.p.c.·
- attività di pubblico spettacolo·
- carenza di interesse·
- compensazione spese di giudizio·
- misure cautelari monocratiche·
- revoca autorizzazione permanente·
- usucapione
3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400285Provvedimento:Leggi di più...- art. 243 bis co. 4 D.Lgs. n. 267/2000·
- commissario ad acta·
- Consiglio di Giustizia Amministrativa·
- decreto presidenziale·
- giudice amministrativo·
- ottemperanza·
- parere vincolante·
- ricorso straordinario·
- sospensione delle procedure esecutive·
- tutela giurisdizionale
4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-01-04, n. 202400025Provvedimento:Leggi di più...- comunicazione informativa·
- contraddittorio tra privato e amministrazione·
- inammissibilità del ricorso·
- liberazione coattiva·
- occupazione senza titolo·
- opposizione di terzo all'esecuzione·
- principio di buona fede e trasparenza·
- provvedimento amministrativo·
- regolarizzazione per occupanti privi di titolo·
- sospensione dell'esecuzione