Articolo 11 del Codice di procedura civile

Art. 11.
(Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti).

Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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