Articolo 365 del Codice di procedura civile

Art. 365.
(Sottoscrizione del ricorso).

Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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