Articolo 403 del Codice di procedura civile

Art. 403.
(Impugnazione della sentenza di revocazione).

Non puo' essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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