Articolo 30 bis del Codice di procedura civile

Art. 30-bis.
(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati).

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.((110))

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.
(104)

---------------AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002 n. 444 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.". ---------------AGGIORNAMENTO (110)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 25 maggio 2004 n. 147 (in G.U. 1a s.s. 03/06/2004 n. 1001) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.".
Entrata in vigore il 3 giugno 2004

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