Articolo 338 del Codice di procedura civile
Art. 338.
(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).
L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).
L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-06, n. 202309561Provvedimento:Leggi di più...- annullamento licenza edilizia·
- art. 1292 c.c.·
- art. 1314 c.c.·
- art. 2934 c.c.·
- art. 2943 c.c.·
- art. 2945 c.c.·
- art. 2946 c.c.·
- art. 2948 c.c.·
- compensazione delle spese di lite·
- condono edilizio·
- DPR 380/2001·
- giudicato interno·
- interruzione della prescrizione·
- legge 28 febbraio 1985, n. 47·
- legge 689/1981·
- legge 6 agosto 1967, n. 765·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- obbligazione solidale indivisibile·
- obbligazioni propter rem·
- prescrizione del credito·
- principio di buona fede nell'azione amministrativa·
- sanzione pecuniaria·
- sospensione dell'esecutività della sentenza