Articolo 338 del Codice di procedura civile

Art. 338.
(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).

L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze117

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