Articolo 656 del Codice di procedura civile
Art. 656.
(Impugnazioni).
Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, puo' impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma.
(Impugnazioni).
Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, puo' impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma.
4. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-03, n. 202302590Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
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