Articolo 387 del Codice di procedura civile

Art. 387.
(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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