Articolo 387 del Codice di procedura civile
Art. 387.
(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.
(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.