Articolo 770 del Codice di procedura civile

Art. 770.
(Inventario da eseguirsi dal notaio).

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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