Articolo 827 del Codice di procedura civile

Art. 827.
(( (Mezzi di impugnazione).))(( Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

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