Articolo 827 del Codice di procedura civile
Art. 827.
(( (Mezzi di impugnazione).))((Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo))
(( (Mezzi di impugnazione).))((Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo))
4. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-07-28, n. 202201310Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 825 e 827 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- determinazione delle somme dovute·
- esecuzione forzata·
- giudizio di ottemperanza·
- inammissibilità delle clausole contrattuali non accertate·
- inoppugnabilità del lodo·
- interpretazione del giudicato·
- lodo arbitrale esecutivo
5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-02-17, n. 202200105Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 114 c.p.a.·
- commissario ad acta·
- esecuzione delle sentenze·
- integrazione del contraddittorio·
- legittimazione passiva·
- ottemperanza al giudicato·
- penalità di mora·
- rimborso delle spese·
- sospensione delle procedure esecutive