Articolo 412 ter del Codice di procedura civile

Art. 412-ter
(( (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). ))((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative))
Entrata in vigore il 9 novembre 2010
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