Articolo 702 quater del Codice di procedura civile

Art. 702-quater.
(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene ((indispensabili))ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
Entrata in vigore il 26 giugno 2012
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