Articolo 10 del Codice di procedura civile

Art. 10.
(Determinazione del valore).

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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