Articolo 493 del Codice di procedura civile

Art. 493.
(Pignoramenti su istanza di piu' creditori).

Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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