Articolo 113 del Codice di procedura civile

Art. 113.
(Pronuncia secondo diritto).

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'.

Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.(107)((111)) --------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila." --------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995." --------------AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. --------------AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia".
Entrata in vigore il 14 luglio 2004
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