Articolo 70 del Codice di procedura civile

Art. 70.
(Intervento in causa del pubblico ministero).

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;
5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
((80)) --------------AGGIORNAMENTO (80)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 giugno 1996 n. 214 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996 n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992."
Entrata in vigore il 3 luglio 1996
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